Il Gruppo Archeologico Milanese OdV è un’associazione di volontariato, attiva a Milano da oltre quarant’anni nella promozione, nella conoscenza e nella tutela del patrimonio archeologico, monumentale, storico, artistico e culturale.
Fondato ufficialmente il 29 aprile 1980, il Gruppo Archeologico Milanese è stato insignito della prestigiosa Benemerenza Civica del Comune di Milano.
Lo stemma del Gruppo riprende, rielaborandolo, il bassorilievo infisso nel palazzo della Ragione in via Broletto. L’immagine è legata alla leggenda di fondazione di Milano: si tratterebbe infatti della “scrofa semi-lanuta” che diede a Belloveso il segno per la fondazione della nuova città, di fatto il cinghiale bianco sacro a Belisama, divinità celtica assimilata a Minerva, e identificabile con la grande madre. Per il GAM è insieme l’evocazione di un patrimonio archeologico importante e del legame con la nostra città. (Non da ultimo richiama anche una certa passione per la gastronomia).
Il GAM aderisce a Federarcheo, la Federazione italiana delle Associazioni operanti nel campo della ricerca archeologica.
IL GRUPPO ARCHEOLOGICO MILANESE OdV È UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, ATTIVA A MILANO DA OLTRE QUARANT'ANNI NELLA PROMOZIONE, NELLA CONOSCENZA E NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE, STORICO, ARTISTICO E CULTURALE.
Tutte le attività sono organizzate e gestite dai soci. Caratteristica del GAM è di offrire ai propri soci la possibilità di partecipare attivamente ad azioni di ricerca e tutela in campo archeologico, in accordo con gli organi competenti e in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di Beni Culturali.
Il Gruppo Archeologico Milanese propone attività divulgative e scientifiche, organizzate e gestite dai Soci:
I soci si occupano in prima persona del normale funzionamento della struttura attraverso vari Servizi: Segreteria, Biblioteca, Ufficio Stampa, Viaggi culturali, etc.
Per vedere le passate attività scientifiche e divulgative del GAM (descritte in occasione del convegno per i 30 anni del GAM nel 2010) cliccate qui.
I soci del GAM, che intendono sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento ad “Archeologia Viva” – Giunti Editore attraverso il GAM, pagano € 24,00 anziché € 26,40 per 6 numeri annuali (rivolgersi in segreteria 02.796372).
Il bookshop del Museo Archeologico di Corso Magenta riconosce ai soci GAM uno sconto del 10% sulle pubblicazioni in vendita (mostrando la tessera)
Per partecipare alle attività del GAM è necessaria l’iscrizione. Anche per quest’anno le quote associative restano invariate:
Il pagamento può avvenire direttamente in sede o con bonifico bancario.
In questo ultimo caso occorre stampare e compilare i moduli di ISCRIZIONE e CONSENSO PRIVACY e inviarli via mail (segreteria@archeologico.org)
Conferenze e cene benefiche sono aperte liberamente a tutti.
Corso Lodi 8C – 20135 Milano
MM3 stazione Porta romana, Tram 9, Bus 62, 65 e 77
Telefono (con segreteria telefonica) e fax: 02796372
Mail: info@archeologico.org
Codice fiscale 97005020157
Coordinate Bancarie: Crédit Agricole, Agenzia 13, Via Crema 1 – IBAN IT57T0623001602000057269919.
Art. 1.1 – COSTITUZIONE
È costituita un’associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata “GRUPPO ARCHEOLOGICO MILANESE (G.A.M.) Organizzazione di Volontariato – ODV”, con sede in Milano e durata illimitata, costituita con atto in data 29 aprile 1980 n.14.017/6.215 di rep. dott. Luciana Nocera, Notaio in Rho (in seguito “Associazione”).
L’Associazione esercita la propria attività per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, in conformità alle Leggi nazionali e regionali sul volontariato.
L’Associazione è apolitica e apartitica.
Art. 1.2 – SEDE
La sede è stabilita a Milano.
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, con riferimento all’art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffuisione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni.
In particolare, l’Associazione si propone:
– la divulgazione, la promozione, l’educazione al patrimonio (provvedendo ma non limitandosi a organizzare corsi, conferenze e convegni, visite guidate, viaggi di studio, allestire esposizioni e predisporre apparati didattici;
– la ricerca scientifica, lo studio e la diffusione dei risultati con attività editoriali, informatiche e multimediali;
interventi per individuare, accertare, recuperare e proteggere il patrimonio archeologico;
– la cura della biblioteca,
il tutto mediante erogazione con continuità di prestazioni dirette alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei soci, anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private preposte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico, storico, naturalistico e culturale in genere, con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e i centri di ricerca, gli istituti e i luoghi di cultura, italiani e stranieri.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Art. 3 – ASSOCIATI
Il termine “Associati” indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono Associati i Fondatori dell’Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
I Soci si distinguono in:
ONORARI: persone, nominati tali esclusivamente dal Consiglio Direttivo, segnalatisi per l’aiuto offerto alla realizzazione dei programmi dell’Associazione e non tenuti al pagamento delle quote sociali;
EFFETTIVI: tutti coloro che partecipano fattivamente alla vita dell’Associazione e contribuiscono con il pensiero e le attività alla realizzazione degli scopi sociali.
Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone. Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione, con particolare riferimento al libro degli Associati, al libro dei verbali dell’Assemblea e al libro dei verbali del Consiglio Direttivo, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione, con facoltà di trarne copie ed estratti a spese dell’Associazione.
Tutte le cariche associative e le varie attività vengono prestate dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.
L’adesione all’Associazione è volontaria e i Soci rinunciano, liberamente, al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, qualora avvenuto nel corso delle attività sociali.
Tutti i Soci, senza distinzione, possono rivestire cariche, ad eccezione dei minorenni.
I Soci non possono svolgere attività in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal GAM.
* AMMISSIONE
Chi intenda iscriversi al GAM deve presentare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo. Per i minorenni, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale.
Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’Assemblea nella prima adunanza successiva.
L’iscrizione all’Associazione è subordinata all’accettazione dello statuto e del regolamento in ogni loro parte, alla condivisione dei principi e delle finalità ivi contenuti e con l’impegno a rispettarne le regole; oltre che all’intero versamento della quota sociale annuale.
* CESSAZIONE
Si può perdere la qualifica di Socio per recesso, mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione, esclusione, morte.
Il Socio può recedere dal GAM in qualsiasi momento, comunicando la propria decisione al Consiglio Direttivo per iscritto; il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso, non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’Assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione, l’Associato può essere riammesso.
Art. 4 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dagli Associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Possono essere loro rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. Tali attività di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Tutti i volontari, Associati, devono essere coperti da assicurazione stipulata dall’Associazione.
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
L’Organo di controllo.
Art. 6 – ASSEMBLEA
L’Assemblea rappresenta tutti gli Associati che siano in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza ed esclusione anche se non definitivo.
L’Assemblea:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
– approva il regolamento;
– delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un Associato;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente statuto.
Ad essa spettano quelle particolari decisioni, nomine e determinazioni che dal presente statuto e dal regolamento interno non siano riservate ad altro organo sociale.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.
L’Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età iscritti da almeno novanta giorni; i minori esercitano il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.
Ciascun Associato esprime un solo voto.
Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.
Il voto si esercita in modo palese.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; in mancanza, dall’Associato indicato dall’Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell’Assemblea.
Il presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria per un consapevole esercizio del diritto di voto.
L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– che sia consentito al presidente dell’Assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
– che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo della Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli Associati,
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli Associati,
– redigere il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale,
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione,
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l’impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso,
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli Associati;
– sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di rete fra imprese o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimenti di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– tenere e mantenere aggiornati i libri dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio, consentendone l’esame da parte degli Associati;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri, scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica un esercizio, e cioè fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del primo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata. Sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di Consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza, può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
– che sia consentito al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
– che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
– che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale: il Consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun Consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del Codice Civile.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo, che presiede, curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica un esercizio ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.
Art. 8 – ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
Esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro.
Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri, scelti fra persone non associate, iscritti nell’apposito Registro dei Revisori Legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò, è possibile che la nomina possa avere, “una tantum”, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del Codice Civile.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso, i suoi componenti devono essere tutti scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 9 – PATRIMONIO e BILANCIO
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di “fund raising”, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Si compone di:
– un Fondo di Dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce il patrimonio minimo dell’Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;
– il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali;
– il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua
ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;
– un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
– Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:
– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazione un Bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto Bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il Bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio Sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il Bilancio Sociale nei casi previsti dalla Legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli Associati.
Art. 10 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell’Ufficio sopra citato sono nulli.
Art. 11- NORME DI ATTUAZIONE
Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente statuto sono definite in apposito Regolamento approvato dall’Assemblea.
Art. 10 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti in materia.
TITOLO I: SEDE
Art.1
L’accesso alla sede sociale, gli orari di apertura e chiusura, la disponibilità a terzi sono determinati dal Consiglio Direttivo in carica, in funzione delle esigenze del Gruppo Archeologico Milanese (d’ora in avanti GAM o Associazione), delle normali precauzioni tese alla buona conservazione e manutenzione della sede e di quanto in essa conservato, nonché al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali; essi non possono essere utilizzati neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, del Presidente. La richiesta andrà inoltrata con sufficiente anticipo, per iscritto o per posta elettronica.
Art. 2
Il Consiglio Direttivo in carica dispone per la consegna delle chiavi di accesso alla sede ai Soci prescelti e verifica che essi rispettino le normali norme di prudenza nella loro custodia.
Art. 3
Tutti i Soci nello svolgimento delle attività di sede sono tenuti a contribuire alla buona conservazione e manutenzione della sede sociale e a tenere i locali in ordine e puliti, all’uso oculato degli arredi, del materiale ivi conservato, delle apparecchiature disponibili. I singoli Soci sono responsabili per gli eventuali danni comprovati provocati intenzionalmente o per imprudenza o negligenza.
TITOLO II: SCOPI E ATTIVITÀ
Art. 4
Nel perseguimento degli scopi statutari del GAM gli indirizzi dell’attività sono stabiliti dal Consiglio Direttivo, sentiti, se ritenuto opportuno, quei Soci che possano dare un fattivo contributo di idee o di atti.
Art. 5
L’attività del GAM è articolata di norma in Settori Operativi e Servizi. I Settori Operativi e i Servizi sono definiti annualmente dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile dopo l’entrata in carica e resi noti con comunicazione affissa in sede. Eventuali modifiche possono essere apportate dal Consiglio Direttivo nel corso dell’anno.
Art. 6
I Settori Operativi si dedicano con attività teorica e pratica allo studio di una civiltà, periodo, territorio, nonché a quant’altro specificatamente indicato dal Consiglio Direttivo. I Servizi sono rivolti a fini direttamente connessi o di supporto al perseguimento degli scopi statutari.
Art. 7
Tutte le attività dell’Associazione vanno effettuate nel rispetto della legislazione vigente, in accordo con il Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno un Responsabile di Settore o di Servizio o di un loro incaricato.
Art. 8
Qualsiasi attività, sia teorica che pratica, che comporti l’utilizzo del nome del GAM deve essere sempre preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo, cui competono in ogni caso le decisioni che impegnino a qualsiasi titolo il GAM stesso. Impegni assunti senza mandato da qualsiasi Socio, ivi compresi i membri del Consiglio Direttivo, sono nulli. Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del GAM, se non da questo autorizzate.
TITOLO III: SOCI
Art. 9 ISCRIZIONE
Coloro che intendono farsi Soci devono presentare la domanda di ammissione al GAM versando la quota sociale. Per i minorenni la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale. Il socio è tenuto a prendere visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali e sottoscrivere la liberatoria; per i minori di anni 16 la liberatoria deve essere firmata anche da chi esercita la potestà genitoriale. Per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione, e per la partecipazione ai campi è obbligatoria l’accettazione e la sottoscrizione dei relativi Regolamenti.
Art. 10 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I Soci hanno diritto di:
a) partecipare a tutte le iniziative promosse dal GAM;
b) votare in Assemblea secondo le modalità previste;
c) rivestire cariche sociali o di Responsabile secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento nonché dalle disposizioni di legge, ad eccezione dei minorenni;
d) ricevere la tessera sociale;
e) essere aggiornati sulle iniziative del GAM.
I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo Statuto e il Regolamento del GAM;
b) osservare le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
c) versare annualmente le quote sociali immediatamente all’atto dell’iscrizione, e successivamente entro il 31 marzo di ogni esercizio all’atto del rinnovo.
d) in caso di rinnovo successivamente al 31 marzo di versare anche l’eventuale sovrattassa stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) rinunciare al premio di rinvenimento derivante dall’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia;
f) rinunciare in favore del GAM a tutti i diritti connessi all’attività prestata nell’ambito associativo;
g) in caso di partecipazione a viaggi e gite di istruzione, e di partecipazione ai campi, di adeguarsi al rispetto dei rispettivi Regolamenti.
Art. 11 SCHEDARIO SOCI
Il Consiglio Direttivo può delegare la tenuta e l’aggiornamento dello schedario Soci al Segretario di cui all’art. 32, ferma restando la sua diretta responsabilità quale unico organo competente in materia di ammissione di nuovi Soci e di cessazione degli stessi.
TITOLO IV: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12 ASSEMBLEA
L’Assemblea annuale, da tenersi entro il 31 marzo di ogni anno, è indetta per l’approvazione del bilancio e per l’elezione degli Organi statutari del GAM. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario scelto tra i presenti per la stesura del verbale di Assemblea e per il computo dei voti.
Art. 13 DIRITTO DI VOTO
In tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età iscritti da almeno novanta giorni.
Art. 14 CARICHE
Possono assumere la responsabilità di una carica all’interno degli Organi Statutari solo i Soci che alla data dell’Assemblea abbiano diritto di voto, abbiano raggiunto la maggiore età e comunque abbiano presentato la propria candidatura al Presidente dell’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Art. 15 MODALITÀ DI VOTAZIONE
Il voto in assemblea si esercita a scrutinio segreto per mezzo di scheda elettorale timbrata. Qualora le condizioni non lo consentano (come ad esempio in caso di assemblea tenuta in modalità telematica) è prevista anche la votazione in modo palese.
Art. 16
Per il rinnovo del Consiglio Direttivo ogni Socio può esprimere fino a 5 preferenze tra i candidati. In caso di ex-aequo fra più candidati ad una stessa carica viene scelto il Socio con maggior anzianità associativa; in caso di ulteriore parità viene scelto il Socio di maggiore età anagrafica.
Art. 17
I Soci che risultino impossibilitati ad essere presenti in Assemblea possono delegare un altro Socio presente all’Assemblea a votare per proprio conto; il Socio delegato prima dell’inizio delle operazioni di voto deve presentare la delega al Presidente dell’Assemblea, che ne stabilisce la validità a suo insindacabile giudizio. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di 2 deleghe. La delega può essere trasmessa, entro il termine della prima convocazione, anche per posta elettronica all’indirizzo riportato sulla lettera di convocazione, indicando chiaramente il nome del socio delegato. La facoltà di delega può essere sospesa in via eccezionale, in caso di assemblea tenuta in modalità telematica.
Art. 18
Al termine dell’Assemblea il Presidente e il Segretario della stessa redigono e sottoscrivono il verbale dell’Assemblea sull’apposito Registro delle Assemblee che viene custodito presso la sede sociale a disposizione dei Soci.
Art. 19 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, può regolare l’attività interna nel modo che ritiene più opportuno per l’efficiente e regolare svolgimento dei lavori.
Il Consiglio Direttivo può trasferire l’indirizzo legale della sede all’interno del Comune di Milano.
Art. 20 PRESIDENTE
Il Presidente pro tempore è rappresentante legale del GAM presso organi, enti o associazioni esterne ed esercita il potere di firma per l’attuazione di delibere del Consiglio Direttivo o della Assemblea, fatti salvi gli atti di normale amministrazione che possono essere firmati anche dai Consiglieri, dai Responsabili di Settore e di Servizio o da loro incaricati. In caso di suo grave e motivato impedimento il Vice Presidente ne assume pienamente le funzioni. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha altresì il compito di dirigere l’attività interna dello stesso.
Art. 21
Il potere di firma sui conti correnti bancari e/o postali dell’Associazione è esercitato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere o da altri Soci a ciò delegati dal Consiglio Direttivo.
Art. 22
Atti e verbali del Consiglio Direttivo devono essere trascritti e sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente sull’apposito Registro che viene custodito presso la sede sociale a disposizione dei Soci.
TITOLO V: RESPONSABILI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23
A capo di ogni Settore Operativo e Servizio di cui all’art. 5 vi è un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, sentito preventivamente il parere dei soci componenti il Settore o il Servizio. La nomina avviene da parte del Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile dopo l’entrata in carica, è rinnovata annualmente ed è resa nota con comunicazione affissa in sede. Il Responsabile risponde al Consiglio Direttivo della conduzione e dei risultati del Settore Operativo affidatogli. Il Consiglio Direttivo può motivatamente sostituire il Responsabile in ogni momento rendendo noto il provvedimento con comunicazione affissa in sede.
Art. 24 IL TESORIERE
Il Consiglio Direttivo nomina, in base a quanto previsto dallo Statuto, il Tesoriere che:
a) cura la gestione delle entrate e delle uscite e dei conti correnti bancari e/o postali sulla base delle direttive e delle norme dettate dal Consiglio Direttivo stesso e delle disposizioni di legge vigenti;
b) esercita sui conti correnti il potere di firma;
c) sottopone al Consiglio Direttivo almeno ogni tre mesi il rendiconto contabile;
d) provvede periodicamente, secondo le istruzioni dei Consiglio Direttivo, ai versamenti su conto corrente del saldo attivo di cassa, costituito da contanti, assegni, vaglia postali, ecc.;
e) coadiuva il Consiglio Direttivo nella stesura del bilancio annuale, che nel consuntivo deve essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo può affiancare al Tesoriere altri soci esperti, con funzioni di supporto per la redazione del bilancio e di consulenza per la miglior gestione finanziaria.
Art. 25 IL SEGRETARIO
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario, che in caso di impedimento può essere sostituito dai Responsabili di Settore o di Servizio o da Soci da essi incaricati, ciascuno responsabile per gli atti di propria esecuzione. È compito del Segretario:
a. occuparsi della corrispondenza in partenza e in arrivo;
b. incassare le quote di iscrizione e di rinnovo dei Soci iscrivendole sull’apposito registro;
c. ricevere le iscrizioni relative a tutte le iniziative sociali, iscrivendole sull’apposito registro;
d. eseguire i pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo, curando la loro registrazione e la completezza della documentazione necessaria;
e. curare la tenuta dei registri: Registro delle Assemblee, Registro dei Soci, Registro di contabilità.
Art. 26
Responsabili Operativi, Tesoriere e Segretario che non avessero rinnovato l’iscrizione entro il 31 marzo si intendono automaticamente decaduti dall’incarico. Sia in tal caso che in tutti quelli previsti dallo Statuto o dal Regolamento restano in carica per il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nomina dei nuovi Responsabili, salvo che non siano stati rimossi dall’incarico ai sensi dell’art. 31.
TITOLO VI: EDITORIA
Art. 27
Il GAM è proprietario della rivista scientifica di area 10 Anvur “ Archeologia Uomo Territorio” (testata registrata al Tribunale di Milano, n. 172 del 30 aprile 1982; per l’edizione cartacea è assegnato ISSN 1121-9084). La rivista AUT è diffusa anche in edizione elettronica (ISSN 2282-6238) all’URL www.aut-online.it Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore responsabile e il Direttore editoriale, delegando a questo la scelta dei componenti della Redazione esecutiva e del Comitato scientifico. Il patrimonio e gli attivi o passivi di bilancio della testata Archeologia Uomo Territorio, di proprietà del GAM, rientrano a tutti gli effetti nel patrimonio e nei bilanci dell’Associazione per l’esercizio di competenza. Spese e proventi sono contabilizzati nel bilancio del GAM.
Art. 28 SITO INTERNET
Il GAM amministra un sito web all’url www.archeologico.org
Art. 29 BIBLIOTECA
Il GAM possiede una raccolta libraria specializzata. I soci sono tenuti alla sua buona gestione e ordine.
La consultazione è aperta a tutti i soci e può avvenire unicamente in sede, nei giorni e orari di apertura; il prestito a domicilio può essere autorizzato in via eccezionale unicamente da parte del Consiglio Direttivo, sentito il bibliotecario nominato dal CD.
TITOLO VII: SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 30
Il Consiglio Direttivo giudica sulle infrazioni disciplinari dei Soci. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, che deve essere motivato.
Ai Soci possono essere applicate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimozione dall’incarico;
b) sospensione;
c) espulsione.
Art. 31
La rimozione dall’incarico è prevista in caso di:
a. abuso o eccesso di autorità;
b. insufficiente impegno nell’espletamento del proprio incarico;
c. manifesta incapacità di espletare il proprio incarico.
Art. 32
La sospensione dalla qualità di Socio è prevista:
a) a discrezione del Consiglio Direttivo, con il ritiro della tessera sociale, in caso di procedimento in atto, amministrativo, civile o penale, per violazione delle leggi dello Stato e fino a nuova decisione in merito del Consiglio Direttivo;
b) a discrezione del Consiglio Direttivo, in caso di violazione lieve dello Statuto e del Regolamento del GAM;
c) in caso di mancato versamento delle quote sociali entro il 31 marzo e fino a quando non sarà stato effettuato il pagamento.
Art. 33
L’espulsione dal GAM può essere determinata dai seguenti motivi:
a) a discrezione del Consiglio Direttivo in caso di condanna dopo procedimento, amministrativo, civile o penale per violazione delle leggi dello stato;
b) a discrezione del Consiglio Direttivo, in caso di violazione grave delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento del GAM nonché per violazione delle disposizioni di legge vigenti nel campo dei Beni Culturali;
c) trasgressione delle direttive impartite dagli Organi sociali del GAM;
d) propagazione di notizie e/o compimento di atti tali da recare nocumento all’attività sociale del GAM, o comunque lesivi del prestigio del GAM;
e) reiterazione di comportamenti già sanzionati con la sospensione.
L’espulsione dal GAM potrà essere comunicata, a discrezione del Consiglio Direttivo, agli Enti eventualmente interessati.
Il socio espulso potrà essere riammesso nel GAM, previa sua richiesta scritta e motivata, solo in presenza dell’autorizzazione del Consiglio Direttivo del GAM
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