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Art. 1 - COSTITUZIONE
É costituita l'Associazione denominata: GRUPPO ARCHEOLOGICO MILANESE (G.A.M.)
con sede in Milano, via Bagutta 12 e durata illimitata. L'Associazione
esercita la propria attività ai sensi della legge quadro sul volontariato
e della legge regionale che ne dà attuazione, nel rispetto delle ulteriori
norme in materia. L'Associazione è apolitica e apartitica.
Art.
2 - SCOPI
L'Associazione ha lo scopo culturale e di studio, e in particolare di
individuare, accertare, proteggere e valorizzare il patrimonio archeologico,
monumentale, storico, artistico e culturale italiano, pubblico e privato,
collaborando volontariamente con le Soprintendenze alle Antichità, ai
Monumenti e alle Gallerie e svolgendo attività che non siano in contrasto
o in opposizione alle direttive delle Soprintendenze stesse ed alle disposizioni
legislative che regolano la materia in Italia. In tale ambito l'Associazione
persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette
alla generalità della popolazione e avvalendosi in modo determinante e
prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci. L'Associazione
non ha scopi di lucro.
Art.
3 - SOCI
Possono far parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che
diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari. L'adesione
all'Associazione è volontaria e i Soci rinunciano, liberamente, al premio
di rinvenimento derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge
vigenti in materia. L'iscrizione all'Associazione è subordinata alla totale
accettazione dello Statuto e del Regolamento ed all'intero versamento
della quota sociale annuale. Ogni Socio che non si comporti secondo i
dettami dello Statuto e della legislazione vigente può essere espulso
dall'Associazione con delibera motivata dal Consiglio Direttivo, anche
su proposta di un solo Consigliere. Si può inoltre perdere la qualifica
di Socio per dimissioni o per mancato rinnovo dell'iscrizione all'Associazione.
Tutti i Soci impegnati in attività di volontariato devono essere coperti
da assicurazione stipulata dall'Associazione. I Soci si distinguono in:
ONORARI: persone o enti, nominati tali esclusivamente
dal Consiglio Direttivo, segnalatesi per l'aiuto offerto alla realizzazione
dei programmi dell'Associazione e non sono tenuti al pagamento delle quote
sociali; EFFETTIVI: quanti partecipano fattivamente
alla vita dell'Associazione e contribuiscono con pensiero e attività alla
realizzazione degli scopi sociali; SIMPATIZZANTI:
coloro che intendono solo usufruire dei servizi dell'Associazione.
Art.
4 - DIRITTI E DOVERI
Tutti i Soci, secondo le categorie di cui all'art. 3, hanno il diritto
di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione ed il dovere
di versare annualmente le quote sociali e di contribuire con pensiero
o attività alla realizzazione degli scopi sociali. Tutte le cariche associative
e le varie attività vengono prestate dai Soci in modo personale, spontaneo
e gratuito, senza alcun fine di lucro. Tutti i Soci, senza distinzione,
possono rivestire cariche.
Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio
dei Revisori dei Conti.
Art.
6 - ASSEMBLEA
L'Assemblea rappresenta tutti gli associati che siano in regola con il
versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto
provvedimento di decadenza ed esclusione anche se non definitivo.
Spetta all'Assemblea:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti;
b) approvare il bilancio consuntivo annuale presentato dal Consiglio Direttivo,
nonché il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
c) approvare e modificare lo Statuto e il Regolamento interno.
Ad essa aspettano quelle particolari decisioni, nomine e determinazioni
che dal presente statuto e dal regolamento interno non siano riservate
ad altro organo sociale. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno
una volta ogni anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi
di attività, entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello del
periodo di riferimento, e tutte le volte ne sia ritenuto necessario e
opportuno dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti,
o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La data della prima
e delle eventuali successive convocazioni vengono rese note a mezzo lettera
ordinaria spedita con almeno tre settimane di anticipo. Almeno un membro
del Consiglio Direttivo e uno del Collegio dei Revisori dei Conti devono
essere presenti per la validità dell'Assemblea. L'Assemblea è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà più uno o quale sia il
numero di soci, rispettivamente in prima e in seconda convocazione. La
seconda convocazione dovrà avvenire almeno il giorno dopo di quello fissato
dalla prima. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti
e le votazioni avvengono secondo le modalità di volta in volta stabilite
dal Presidente dell'Assemblea, eletto ogni volta dall'assemblea, fra i
presenti.
Art.
7 - CONSIGLIO
E' l'organo direttivo della Associazione. Esso ha il compito di disporre
l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea, di curare l'osservanza dello
Statuto e del Regolamento e di provvedere alla amministrazione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione. Esso dura in carica un anno. Il Consiglio
Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci.
Esso elegge tra i propri componenti un Presidente e un Vicepresidente.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri
e decide a maggioranza degli intervenuti. La convocazione del Consiglio
si effettua a mezzo di avviso anche telefonico almeno un giorno prima
della adunanza, per iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci.
É compito del consiglio direttivo:
a) determinare quale debba essere l'attività del G.A.M., nell'ambito degli
scopi sociali;
b) curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione del G.A.M.;
c) ammettere nuovi soci;
d) convocare l'assemblea dei soci;
e) nominare il segretario del Consiglio stesso;
f) recepire ed elaborare le proposte di modifica allo Statuto e Regolamento
da sottoporre alla Assemblea;
g) nominare il Tesoriere e i responsabili di tutti i settori operativi
del G.A.M., anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo.
Art.
8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti annualmente
dall'Assemblea dei Soci. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile
con ogni altra carica sociale. La convocazione del Collegio dei Revisori
dei Conti avviene su richiesta di uno di essi, può anche essere disposta
dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o dal Vicepresidente.
E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
a) eseguire verifiche della situazione patrimoniale dell'Associazione;
b) certificare rispondente a verità il bilancio annuale da proporre all'Assemblea
dei Soci;
c) convocare l'Assemblea dei Soci ogni qual volta ciò sia giudicato opportuno
e in particolare:
in caso di omessa convocazione annuale da parte del Consiglio Direttivo;
nel caso che il Collegio dei Revisori dei Conti dissenta gravemente dalla
conduzione del G.A.M. così come attuata dal Consiglio Direttivo.
Art.
9 - PROVENTI E PATRIMONIO
I proventi dell'Associazione sono costituiti:
a) dalle quote dei Soci;
b) da lasciti, donazioni, contributi dei Soci o di terzi;
c) da altri eventuali proventi.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed
immobiliari risultanti dai bilanci e dagli inventari.
Art.
10 - RINVIO
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle leggi
e disposizioni vigenti in materia.
Art.
11 - NORME DI ATTUAZIONE
Le modalità di applicazione delle norme contenute nel presente Statuto
sono definite in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.
Art.
12 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio che residua dopo lo scioglimento dell'Associazione sarà
devoluto ad altre organizzazioni di volontariato che perseguano fini identici
o analoghi.
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